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Legge 22 DICEMBRE 1960 n°1612
“Art.1…....l’attività degli spedizionieri doganali accreditati
presso le dogane della repubblica viene riconosciuta quale
professione qualificata avente per oggetto le materie fiscali,
merceologiche, valutarie e quant’altro si riferisce al campo
doganale”
Legge 25 LUGLIO 2000 n.°213
“Art.9…...lo spedizioniere doganale quale esperto nelle materie e
negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, è definito
anche DOGANALISTA”
Legge 27 FEBBRAIO 2002 n°16
“Art.16-ter (assistenza tecnica commissioni tributarie) modifica
art.12, comma 2 D.Lgs 31 dicembre 1992 n.°546 ”….e gli spedizionieri
doganali per le materie concernenti i tributi amministrati
dall’Agenzia delle dogane.”
Procedure per la nomina di
Spedizioniere Doganale
Nomina
La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante rilascio di
apposita patente da parte del Ministero per le Finanze, sentito il
parere del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali,
mediante decreto pubblicato nel bollettino ufficiale del ministero
stesso. Di tale nomina viene data notizia con avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Patente
La patente di spedizioniere doganale è rilasciata a titolo personale
ed è di validità illimitata. Essa abilita al compimento delle
operazioni doganali presso una sola circoscrizione, scelta dallo
stesso spedizioniere doganale, il quale però ha sempre la
possibilità di chiedere successivamente il trasferimento presso
altra circoscrizione. Qualsiasi trasferimento è disposto dal
Ministero per le Finanze.
Ambito di applicazione
Lo spedizioniere doganale, in relazione all'espletamento di
operazioni doganali che abbiano soltanto l'inizio presso la
circoscrizione a cui appartiene, può terminare di compiere dette
operazioni anche in altra parte del territorio nazionale.
Per gli spedizionieri doganali iscritti nell'elenco di cui all'art.
23, cioè gli spedizionieri doganali dipendenti del proprietario
delle merci, su autorizzazione ministeriale essi possono compiere
operazioni presso più circoscrizioni doganali. Questa precisazione
conferma i disposti già esistenti per cui un procuratore di
proprietario di merci poteva essere accreditato presso diverse
dogane.
Esami
Per il conseguimento della patente di spedizioniere
doganale/doganalista bisogna sostenere un esame indetto dall’Agenzia
delle Dogane su richiesta del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali.
Per i laureati l'esame è indetto con cadenza annuale (art.6
L213/2000).
Per i diplomati l'esame è indetto ogni tre anni (art.50-52 TULD -
DPR n. 43/1973).
Questi ultimi possono essere indetti anche prima se richiesto da
almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali
o da almeno quindici Camere di Commercio. In ogni caso deve esserci
il parere favorevole del consiglio nazionale degli spedizionieri
doganali. Gli esami vengono indetti dall'Agenzia delle Dogane alla
quale spetta anche la nomina della commissione esaminatrice che
dovrà essere in ogni caso presieduta dal Direttore Generale delle
Dogane e Imposte Indirette o da un Ispettore Generale
dell'amministrazione centrale del Ministero per le Finanze.
Composizione commissione esame
La commissione esaminatrice è composta da un presidente e da sei
membri, così suddivisi:
a) due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale
degli spedizionieri doganali;
b) due impiegati dell'amministrazione finanziaria di qualifica non
inferiore a Direttore di Divisione;
c) un impiegato delle Intendenze di Finanza di qualifica non
inferiore a Intendente di Finanza;
d) un impiegato dell'amministrazione periferica delle dogane, di
qualifica non inferiore a Direttore di prima classe o Ispettore
Capo.
Requisiti d'esame
Per essere ammessi all'esame gli aspiranti spedizionieri doganali
dovranno inoltrare apposita istanza nei termini stabiliti dal
decreto che indice l'esame stesso, e dimostrare a tale data di
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
b) iscrizione da almeno due anni in un registro circoscrizionale del
personale ausiliario (questo requisito non è necessario per coloro
che abbiano prestato servizio nelle dogane con mansioni direttive,
di concetto, od esecutive, ovvero nel corpo della Guardia di Finanza
in qualità di ufficiale o sottufficiale, per almeno due anni);
c) essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino di uno stato
estero che accordi in materia uguale trattamento ai cittadini
italiani;
d) essere cittadino di buona condotta;
e) essere meritevole della fiducia dell'amministrazione in rapporto
alle leggi finanziarie e a quelle relative alla disciplina economica
e valutaria.
Tutti questi requisiti devono essere documentati da idonei
certificati.
Quando il candidato avrà dimostrato di possedere tutti i requisiti
di cui sopra potrà essere ammesso all'esame che consiste in una
prova scritta, una prova orale, ed un colloquio.
Prova scritta
La prova scritta verte su: istituzioni di diritto privato, principi
di scienza delle finanze, e nozioni di diritto tributario. La prova
pratica verte nella compilazione e liquidazione di dichiarazioni
doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti
connessi con le singole operazioni e la descrizione dell'iter
dell'operazione stessa.
Colloquio orale
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su
quanto altro si riferisce al campo doganale.
Essendo il diritto doganale la risultanza dell'intreccio tra diritto
pubblico e privato, occorre che il candidato, oltre alle specifiche
materie indicate nell'art. 32 del D.P.R., n. 18, abbia una
conoscenza del sistema giuridico, delle leggi connesse direttamente
con l'attività doganale quali ad esempio: le leggi sui monopoli; sui
divieti economici e valutari; sulla difesa del patrimonio
zootecnico, artistico, sulla protezione igienico-sanitaria; sulla
salvaguardia del buon costume; sulle leggi di pubblica sicurezza.
Il candidato, ad una preparazione generale sui vari diritti
indicati, deve anteporre una preparazione specifica sugli istituti
doganali. Deve inoltre conoscere leggi speciali che trattano
particolari prodotti come i petroliferi, i granari, i gassosi, etc.
Molti altri argomenti dovranno essere oggetto di studio da parte dei
candidati se vorranno superare l'esame, argomenti quali: il Mercato
Comune, i trattati internazionali, la legge professionale degli
spedizionieri doganali, ed altri ancora.
Laureati
Nelle materie giuridiche, economiche od equipollenti, l'esame
previsto dalle disposizioni del TULD consiste in un colloquio nelle
materie indicate nell'art. 52 del TULD. Per i laureati quindi, la
prova scritta e la prova pratica non è prevista.
Tirocinio
La durata del tirocinio è di due anni consecutivi presso uno
spedizioniere doganale iscritto all’Albo. Il tirocinio è subordinato
all’iscrizione nel registro degli ausiliari tenuto presso la
circoscrizione doganale di appartenenza. (Art.46 TULD - DPR n.
43/1973)
I laureati comunque devono dimostrare di essere stati iscritti nel
registro degli ausiliari per almeno due anni.
Incompatibilità
Art. 7 (legge 1612/60)
L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non
esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto
o perito in materia o settori di competenza classificati e
riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di
spedizionieri, ai sensi dell'art. 1737 del Codice civile, e di
vettore.