Norme attuative del regolamento

ART.1
FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA


La formazione professionale sarà obbligatoria e continua per gli iscritti all’albo, affinché raggiungano standard qualitativi, certificati dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, ed offrano agli utenti esperti qualificati nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, che preservino interessi generali a tutela dell’interesse pubblico.

ART.2
PERIODO DI FORMAZIONE


“L’anno formativo” coincide con quello solare dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il periodo di formazione professionale continua è triennale. Eccezionalmente il primo periodo decorre dal 13 dicembre 2002, al 31 dicembre 2005.

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo ogni iscritto dovrà raggiungere un minimo di 30 (trenta) crediti annuali, ove ne raggiunga 20 (venti) per anno formativo, la valutazione può essere effettuata in base al periodo di formazione, ovvero 90 (novanta) crediti complessivi.

Il superamento del limite dei 30 crediti annui, previsto dal Regolamento, è cumulabile ai crediti formativi utilizzabili per gli anni successivi.

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, la verifica da parte dei Consigli Compartimentali avviene con cadenza annuale con i criteri e le modalità che gli stessi riterranno opportuno.

ART.3
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE

E’ stata istituita la “Commissione Nazionale per la formazione Professionale Continua del Doganalista”.

La Commissione è composta da n. 4 membri nominati dal C.N.S.D. più il Presidente del Consiglio che dovrà presiederla.

La Commissione dura in carica 3 anni dalla data di insediamento ed ha il compito di:

valutare e proporre docenti e/o enti formatori italiani ed esteri al C.N.S.D.

svolgere funzioni consultive e poteri di coordinamento e programmazione delle materie oggetto della professione con il C.N.S.D., ed individua nuovi compiti professionali verso i quali sarà orientata la formazione.

Il Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è prioritariamente deputato alla realizzazione delle attività culturali e formative agli iscritti all’albo.

ART. 4
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA


Per ciascun evento formativo previsto dall’art. 3, p. 1, del Regolamento, il doganalista iscritto all’albo, dovrà acquisire, preliminarmente, autorizzazione dal C.N.S.D. e dare formale avviso al competente Consiglio Compartimentale.

Detta autorizzazione dovrà essere concessa all’iscritto all’albo entro 30 giorni dalla richiesta, è valido il principio del silenzio assenso.

Le altre attività di formazione previste dall’art. 3, p.1, del Regolamento, saranno definite dal C.N.S.D. mediante delibera consiliare.

ART.5
PROGRAMMI DI FORMAZIONE CONTINUA


1.I Consigli Compartimentali predispongono, anche di concerto tra loro ed in relazione alle esigenze formative dei propri iscritti, il programma degli eventi formativi da sottoporre, preliminarmente, all’approvazione del C.N.S.D.

Il C.N.S.D., sentito il parere consultivo della Commissione, in merito alle materie oggetto degli eventi formativi, agli enti formatori, al corpo docenti, delibera sull’approvazione dei programmi entro 30 giorni dal ricevimento.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta al Consiglio Compartimentale alcuna comunicazione di approvazione, il programma si intende approvato.

Il programma può essere riservato ad un evento formativo oppure all’intero anno formativo.

Ogni programma deve prevedere:

  • la tipologia degli eventi formativi;
  • la materia oggetto degli eventi formativi (quelle previste dall’art.3, p.2, del Regolamento);
  • le date e le ore previste per lo svolgimento degli eventi formativi;
  • gli enti formatori;
  • qualifica relatori e docenti possibilmente con curriculum vitae;
  • altre informazioni (costi, finanziamenti, quote di partecipazione ecc).

Per quanto riguarda le attività di master, stages ed eventi similari, il programma da presentare al C.N.S.D. deve prevedere, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo precedente, le seguenti indicazioni:

  • particolare descrizione dell’azienda e/o organismo tutor, purché l’iscritto stagista non sia legato alla medesima (*)
  • gli obbiettivi che si intendono raggiungere.

(*) art. 143 Reg. (CEE) n. 2454/93

ART. 6
ATTRIBUZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI


Il C.N.S.D. attribuisce i crediti formativi professionali (CFP) ai singoli eventi compresi nei programmi approvati, valutando i seguenti elementi:

  1. tipologia dell’evento formativo;
  2. durata effettiva dell’evento;
  3. argomenti trattati.

L’attribuzione è prevalentemente basata sulla durata dell’evento ed orientata all’adozione del parametro: 1 ora = 1 CFP

Le frazioni di un ora vengono arrotondate per eccesso.

Il Consiglio Compartimentale riconosce i crediti formativi professionali agli iscritti all’albo che partecipano agli eventi.

A tal fine gli iscritti producono la documentazione dell’attività formativa svolta.

I crediti formativi professionali sono riconosciuti dai Consigli Compartimentali tenendo conto del tempo di effettiva partecipazione agli eventi.

Agli eventi formativi particolari, di cui all’art.3, p.1, del Regolamento, vengono attribuiti i seguenti crediti formativi:

a. Pubblicazione di libri di materia tecnico professionale 30CFP
b. Pubblicazione di articoli, saggi, note e rassegne di materia tecnico professionale 5 CFP
c. Docenze nelle materie di cui all’art.3 2 CFP x ORA
d. Relatore a convegni e seminari 2 CFP x ORA
e. Partecipazione alle commissioni per gli esami di doganalista 10 CFP
f. Frequenze di master, stage, ed eventi similari 1 CFP x ORA
g. Tutor (per i master e stage) 2 CFP x ORA

ART.7
VERIFICA AUTONOMA DEL LIVELLO PROFESSIONALE


Il C.N.S.D. al termine del periodo formativo, offre la possibilità agli iscritti, di sottoporsi autonomamente ad una verifica professionale.

La verifica consiste in un colloquio nelle materie previste dall’art. 3 del Regolamento.

La regolamentazione, la commissione, la data ed il luogo di verifica sarà deliberato dal Consiglio Nazionale.

All’iscritto che supera la verifica, saranno attribuiti 30 CFP, relativi all’anno formativo in corso, il nominativo verrà pubblicato sul periodico di categoria e saranno riservate forme incentivanti e premianti che il C.N.S.D. riterrà opportuno deliberare di volta in volta.

ART. 8
ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DEL DOGANALISTA E VIGILANZA DEI CONSIGLI COMPARTIMENTALI


Il doganalista iscritto all’albo è tenuto a:

a. acquisire, così come previsto dall’art. 2, p.3 della presente norma, 30 crediti formativi annuali, con un minimo di 20 crediti annuali, purché raggiunga un minimo di 90 crediti nell’arco del periodo formativo;

b. documentare l’attività di formazione effettivamente svolta;

c. esibire la documentazione al Consiglio Compartimentale di competenza, secondo le modalità dallo stesso stabilite;

Il Consiglio Compartimentale regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi di cui all’art.3 del Regolamento, valuta, di concerto con il C.N.S.D., la possibilità di porre in essere forme incentivanti e premianti, per gli iscritti che hanno assolto l’obbligo della formazione.

In particolari casi di forza maggiore, debitamente documentati, l’iscritto all’albo può essere esentato dall’adempiere l’obbligo formativo per l’anno solare in cui l’inadempimento si verifica, consequenzialmente saranno ridotti i numeri dei CFP da acquisire nell’arco del periodo formativo.

I casi configurabili quali motivi di inadempimento sono:

  • interruzione dell’attività professionale causata da maternità, servizio militare, grave malattia, infortuni;
  • altri casi di inadempimento.

Può inoltre motivare l’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo, l’iscritto che ha raggiunto i sessantacinque anni.

ART. 9
INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO FORMATIVO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE


L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce per il doganalista “inadempienza” e nell’esercizio della professione e ai principi deontologici che tutelano la dignità ed il decoro della professione e dell’ordine.

Il Consiglio Compartimentale, in mancanza di una valida documentazione richiesta, attiva il procedimento disciplinare, di cui all’art.12 della Legge 22 Dicembre 1960 e artt. 38/40 del D.M. 10/03/1964, nei confronti del doganalista inadempiente.

Il provvedimento disciplinare adottato, dovrà essere ratificato dal Consiglio Nazionale perché possa produrre ogni effetto giuridico.

ART. 10
COORDINAMENTO, VIGILANZA E NORME TRANSITORIE DEL CONSIGLIO NAZIONALE


Il coordinamento e la vigilanza del Consiglio Nazionale sono finalizzati alla concretizzazione dei nuovi compiti professionali attribuiti alla categoria con le vigenti norme in materia e in particolare dalla Legge 25 luglio 2000 n. 213 e dall’art. 16-ter, comma 1, del DL 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla Legge 27 febbraio 2002, n. 16.

L’attività di controllo esercitata dal C.N.S.D. è tesa ad accertare che i Consigli Compartimentali:

a. permettano agli iscritti negli albi di conseguire i 30 crediti formativi per anno, oppure i 90 CFP per periodo di formazione;

b. programmino gli eventi formativi e le materie di studio, anche con gli utenti destinatari delle prestazioni professionali, previste dalla Legge n. 213/2000;

c. accertino l’effettiva frequenza e/o partecipazione degli iscritti agli eventi formativi.

Gli eventi formativi che inizieranno a partire dal 13 dicembre 2002, costituiranno CFP per l’anno 2003, con i criteri previsti dall’art. 6 della presente norma, anche se deliberata successivamente.

 

 
Regolamento