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ART.1
FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
La formazione professionale sarà obbligatoria e continua per gli
iscritti all’albo, affinché raggiungano standard qualitativi,
certificati dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, ed
offrano agli utenti esperti qualificati nelle materie e negli
adempimenti connessi con gli scambi internazionali, che preservino
interessi generali a tutela dell’interesse pubblico.
ART.2
PERIODO DI FORMAZIONE
“L’anno formativo” coincide con quello solare dal 1° gennaio al 31
dicembre.
Il periodo di formazione professionale continua è triennale.
Eccezionalmente il primo periodo decorre dal 13 dicembre 2002, al 31
dicembre 2005.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo ogni iscritto dovrà
raggiungere un minimo di 30 (trenta) crediti annuali, ove ne
raggiunga 20 (venti) per anno formativo, la valutazione può essere
effettuata in base al periodo di formazione, ovvero 90 (novanta)
crediti complessivi.
Il superamento del limite dei 30 crediti annui, previsto dal
Regolamento, è cumulabile ai crediti formativi utilizzabili per gli
anni successivi.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, la verifica da parte dei
Consigli Compartimentali avviene con cadenza annuale con i criteri e
le modalità che gli stessi riterranno opportuno.
ART.3
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE
E’ stata istituita la “Commissione Nazionale per la formazione
Professionale Continua del Doganalista”.
La Commissione è composta da n. 4 membri nominati dal C.N.S.D. più
il Presidente del Consiglio che dovrà presiederla.
La Commissione dura in carica 3 anni dalla data di insediamento ed
ha il compito di:
valutare e proporre docenti e/o enti formatori italiani ed esteri al
C.N.S.D.
svolgere funzioni consultive e poteri di coordinamento e
programmazione delle materie oggetto della professione con il
C.N.S.D., ed individua nuovi compiti professionali verso i quali
sarà orientata la formazione.
Il Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali è prioritariamente deputato alla
realizzazione delle attività culturali e formative agli iscritti
all’albo.
ART. 4
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Per ciascun evento formativo previsto dall’art. 3, p. 1, del
Regolamento, il doganalista iscritto all’albo, dovrà acquisire,
preliminarmente, autorizzazione dal C.N.S.D. e dare formale avviso
al competente Consiglio Compartimentale.
Detta autorizzazione dovrà essere concessa all’iscritto all’albo
entro 30 giorni dalla richiesta, è valido il principio del silenzio
assenso.
Le altre attività di formazione previste dall’art. 3, p.1, del
Regolamento, saranno definite dal C.N.S.D. mediante delibera
consiliare.
ART.5
PROGRAMMI DI FORMAZIONE CONTINUA
1.I Consigli Compartimentali predispongono, anche di concerto tra
loro ed in relazione alle esigenze formative dei propri iscritti, il
programma degli eventi formativi da sottoporre, preliminarmente,
all’approvazione del C.N.S.D.
Il C.N.S.D., sentito il parere consultivo della Commissione, in
merito alle materie oggetto degli eventi formativi, agli enti
formatori, al corpo docenti, delibera sull’approvazione dei
programmi entro 30 giorni dal ricevimento.
Decorsi 30 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta al
Consiglio Compartimentale alcuna comunicazione di approvazione, il
programma si intende approvato.
Il programma può essere riservato ad un evento formativo oppure
all’intero anno formativo.
Ogni programma deve prevedere:
Per quanto riguarda le attività di master, stages ed eventi similari, il programma da presentare al C.N.S.D. deve prevedere, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo precedente, le seguenti indicazioni:
(*) art. 143 Reg. (CEE) n. 2454/93
ART. 6
ATTRIBUZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Il C.N.S.D. attribuisce i crediti formativi professionali
(CFP) ai singoli eventi compresi nei programmi approvati,
valutando i seguenti elementi:
L’attribuzione è prevalentemente basata sulla durata dell’evento
ed orientata all’adozione del parametro: 1 ora = 1 CFP
Le frazioni di un ora vengono arrotondate per eccesso.
Il Consiglio Compartimentale riconosce i crediti formativi
professionali agli iscritti all’albo che partecipano agli eventi.
A tal fine gli iscritti producono la documentazione dell’attività
formativa svolta.
I crediti formativi professionali sono riconosciuti dai Consigli
Compartimentali tenendo conto del tempo di effettiva partecipazione
agli eventi.
Agli eventi formativi particolari, di cui all’art.3, p.1, del
Regolamento, vengono attribuiti i seguenti crediti formativi:
a. Pubblicazione di libri di materia tecnico professionale 30CFP
b. Pubblicazione di articoli, saggi, note e rassegne di materia
tecnico professionale 5 CFP
c. Docenze nelle materie di cui all’art.3 2 CFP x ORA
d. Relatore a convegni e seminari 2 CFP x ORA
e. Partecipazione alle commissioni per gli esami di doganalista 10
CFP
f. Frequenze di master, stage, ed eventi similari 1 CFP x ORA
g. Tutor (per i master e stage) 2 CFP x ORA
ART.7
VERIFICA AUTONOMA DEL LIVELLO PROFESSIONALE
Il C.N.S.D. al termine del periodo formativo, offre la possibilità
agli iscritti, di sottoporsi autonomamente ad una verifica
professionale.
La verifica consiste in un colloquio nelle materie previste
dall’art. 3 del Regolamento.
La regolamentazione, la commissione, la data ed il luogo di verifica
sarà deliberato dal Consiglio Nazionale.
All’iscritto che supera la verifica, saranno attribuiti 30 CFP,
relativi all’anno formativo in corso, il nominativo verrà pubblicato
sul periodico di categoria e saranno riservate forme incentivanti e
premianti che il C.N.S.D. riterrà opportuno deliberare di volta in
volta.
ART. 8
ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DEL DOGANALISTA E VIGILANZA DEI CONSIGLI
COMPARTIMENTALI
Il doganalista iscritto all’albo è tenuto a:
a. acquisire, così come previsto dall’art. 2, p.3 della presente
norma, 30 crediti formativi annuali, con un minimo di 20 crediti
annuali, purché raggiunga un minimo di 90 crediti nell’arco del
periodo formativo;
b. documentare l’attività di formazione effettivamente svolta;
c. esibire la documentazione al Consiglio Compartimentale di
competenza, secondo le modalità dallo stesso stabilite;
Il Consiglio Compartimentale regola le modalità del rilascio degli
attestati di partecipazione agli eventi formativi di cui all’art.3
del Regolamento, valuta, di concerto con il C.N.S.D., la possibilità
di porre in essere forme incentivanti e premianti, per gli iscritti
che hanno assolto l’obbligo della formazione.
In particolari casi di forza maggiore, debitamente documentati,
l’iscritto all’albo può essere esentato dall’adempiere l’obbligo
formativo per l’anno solare in cui l’inadempimento si verifica,
consequenzialmente saranno ridotti i numeri dei CFP da acquisire
nell’arco del periodo formativo.
I casi configurabili quali motivi di inadempimento sono:
Può inoltre motivare l’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo
formativo, l’iscritto che ha raggiunto i sessantacinque anni.
ART. 9
INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO FORMATIVO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce per il doganalista
“inadempienza” e nell’esercizio della professione e ai principi
deontologici che tutelano la dignità ed il decoro della professione
e dell’ordine.
Il Consiglio Compartimentale, in mancanza di una valida
documentazione richiesta, attiva il procedimento disciplinare, di
cui all’art.12 della Legge 22 Dicembre 1960 e artt. 38/40 del D.M.
10/03/1964, nei confronti del doganalista inadempiente.
Il provvedimento disciplinare adottato, dovrà essere ratificato dal
Consiglio Nazionale perché possa produrre ogni effetto giuridico.
ART. 10
COORDINAMENTO, VIGILANZA E NORME TRANSITORIE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Il coordinamento e la vigilanza del Consiglio Nazionale sono
finalizzati alla concretizzazione dei nuovi compiti professionali
attribuiti alla categoria con le vigenti norme in materia e in
particolare dalla Legge 25 luglio 2000 n. 213 e dall’art. 16-ter,
comma 1, del DL 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla Legge 27
febbraio 2002, n. 16.
L’attività di controllo esercitata dal C.N.S.D. è tesa ad accertare
che i Consigli Compartimentali:
a. permettano agli iscritti negli albi di conseguire i 30 crediti
formativi per anno, oppure i 90 CFP per periodo di formazione;
b. programmino gli eventi formativi e le materie di studio, anche
con gli utenti destinatari delle prestazioni professionali, previste
dalla Legge n. 213/2000;
c. accertino l’effettiva frequenza e/o partecipazione degli iscritti
agli eventi formativi.
Gli eventi formativi che inizieranno a partire dal 13 dicembre 2002,
costituiranno CFP per l’anno 2003, con i criteri previsti dall’art.
6 della presente norma, anche se deliberata successivamente.