Regolamento della formazione professionale continua

Introduzione

Il regolamento integra, aggiorna e traduce in termini normativi, i principi generali di formazione continua elaborati dal Consiglio Nazionale e che hanno formato oggetto di diffuso esame ed approfondimenti avvenuti nelle iniziative che si sono succedute. Le indicazioni e le considerazioni che da esse sono emerse, sono state debitamente recepite nella stesura dell’articolato normativo.

Il regolamento definisce la Formazione Professionale Continua, attività volta ad assicurare e garantire che il doganalista iscritto nell’Albo professionale mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale a tutela dell'interesse pubblico.

Lo svolgimento della formazione professionale è presupposto per la qualità ed il pregio della prestazione professionale e costituisce obbligo deontologico la cui osservanza impegna il doganalista, i Consigli Compartimentali ed il Consiglio Nazionale dei Doganalisti, con i compiti e le attribuzioni definiti dal regolamento.

Il regolamento precisa la portata dell’obbligo, l’oggetto dell’attività formativa e le caratteristiche della stessa, volte a realizzarne le finalità: approfondire ed estendere la competenza tecnica e professionale del doganalista e fornire contributi tecnici qualificati all'Amministrazione Finanziaria.

Articolato Normativo

Art. 1
Formazione Professionale Continua


1. La formazione professionale è attività volta ad assicurare e garantire che il doganalista iscritto all’albo mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale. Il suo svolgimento è presupposto per la qualità e per il pregio della prestazione professionale e garanzia di tutela dell’interesse pubblico.

Art. 2
Obbligatorietà della Formazione Professionale Continua


1. La formazione professionale è obbligo deontologico per il doganalista iscritto all’albo.

2. Ogni doganalista sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale dei Doganalisti cui partecipa ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto al primo comma.

3. Egli deve documentare l’effettivo svolgimento dell’attività di formazione professionale, munendosi degli attestati che dimostrino l’assolvimento dell’obbligo.

Dovrà quindi esibire la documentazione al Consiglio di appartenenza secondo le modalità dallo stesso stabilite, anche al fine di ottenere, a sua richiesta, l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo rilasciata dall’Ordine.

Art. 3
Attività di Formazione Professionale Continua


1. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, costituiscono attività di formazione professionale continua i seguenti eventi formativi, tenuti anche all’estero, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:

  • frequenza di corsi, seminari, convegni, master, stage ed eventi similari;
  • partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;
  • partecipazione ai convegni e congressi nazionali del Consiglio Nazionale dei Doganalisti;
  • partecipazione, anche mediante modalità di formazione a distanza, a corsi, seminari, o altri eventi formativi , promossi oppure organizzati dal CNSD, dai CCSD e dal Centro Studi e servizi del CNSD, nonché da organismi italiani ed esteri purché autorizzati preventivamente dal CNSD;
  • pubblicazione di libri, di articoli, saggi, note e rassegna di natura tecnico professionale;
  • insegnamento nelle materie economico-aziendali e giuridiche;
  • insegnamento nelle materie doganali e quant'altro afferente l'interscambio internazionale delle merci;
  • partecipazione alle commissioni per gli esami di doganalista;

altre attività che saranno definite dal Consiglio Nazionale dei Doganalisti.

2. Gli eventi formativi devono avere ad oggetto le materie inerenti all’attività professionale del doganalista ed in particolare le materie doganali e delle accise, giuridiche - tra cui il diritto commerciale, amministrativo, tributario, diritto del commercio internazionale e comunitario, - pianificazione commerciale internazionale, fiscalità internazionale, pianificazione fiscale internazionale, lingue straniere, informatica, tecniche di audit.

Debbono avere altresì ad oggetto le norme di deontologia e di ordinamento professionale e le procedure applicative connesse allo svolgimento dell’attività professionale, con particolare riguardo all’applicazione delle nuove tecnologie.

3. A ciascun evento formativo corrisponde un numero di crediti formativi, attribuito e definito dal Consiglio Nazionale dei Doganalisti in relazione al contenuto ed alle caratteristiche dell’evento.

Art. 4
Durata annuale minima della Formazione Professionale Continua


1. Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione è ritenuto sufficiente un impegno individuale minimo di trenta crediti formativi valutabili annualmente.

Una quota dei crediti annuali deve derivare da eventi che hanno ad oggetto materie di ordinamento e deontologia professionale.

2. La valutazione può essere effettuata anche su base triennale di novanta crediti complessivi, qualora in uno degli anni del triennio non fossero raggiunti i trenta crediti annuali, ma ne fossero maturati almeno venti.

3. L’anno formativo coincide con quello solare e il primo triennio formativo decorre dal 1° gennaio 2003.

Art. 5
Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale dei Doganalisti


1. Il Consiglio Nazionale dei Doganalisti promuove ed indirizza lo svolgimento delle attività obbligatorie di formazione professionale continua, individua le nuove aree di sviluppo della professione verso le quali anche sarà orientata la formazione, assiste gli Ordini nell’attuazione del programma di formazione obbligatoria ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza.

2. In particolare il Consiglio Nazionale dei Doganalisti:

  • definisce il programma comprendente le materie professionali oggetto degli eventi formativi di cui al secondo comma dell’art. 3;
  • approva i contenuti analitici degli eventi formativi ed attribuisce i relativi crediti formativi;
  • autorizza di volta in volta i soggetti formatori allo svolgimento degli specifici eventi formativi approvati;
  • lascia all'autonomia del professionista la possibilità di sottoporre a verifica il proprio livello professionale.

Art. 6
Attribuzioni e compiti dei Consigli Compartimentali


1. E' compito specifico dei Consigli Compartimentali dare attuazione alle attività di formazione professionale continua e vigilare sull’effettivo svolgimento delle stesse da parte degli iscritti agli albi.

2. In particolare i Consigli Compartimentali:

  • promuovono, operando anche di concerto, adeguate offerte di eventi formativi svolti con mezzi ed organizzazioni propri, oppure svolti dai soggetti formatori di volta in volta autorizzati dal Consiglio Nazionale dei Doganalisti;
  • favoriscono lo svolgimento della formazione professionale utilizzando risorse proprie, dei partecipanti e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori;
  • vigilano sull’effettivo svolgimento della formazione professionale continua da parte degli iscritti agli albi, nei modi previsti dal presente regolamento e con i mezzi ritenuti più opportuni.

3. Ai fini della vigilanza, i Consigli Compartimentali possono chiedere in ogni momento l’esibizione della documentazione comprovante l’avvenuto svolgimento da parte del doganalista della formazione continua per gli ultimi tre anni. In mancanza della documentazione richiesta, il CCSD apre il procedimento disciplinare.

Art. 7
Norme di attuazione


1. In relazione alle disposizioni del presente regolamento saranno emanate norme di attuazione, coordinamento ed indirizzo, ed eventuali norme transitorie, che definiranno anche le strutture idonee a garantire la realizzazione delle attività obbligatorie per la formazione professionale continua.

 

 

 
Norme attuative