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Introduzione
Il regolamento integra, aggiorna e traduce in termini normativi, i
principi generali di formazione continua elaborati dal Consiglio
Nazionale e che hanno formato oggetto di diffuso esame ed
approfondimenti avvenuti nelle iniziative che si sono succedute. Le
indicazioni e le considerazioni che da esse sono emerse, sono state
debitamente recepite nella stesura dell’articolato normativo.
Il regolamento definisce la Formazione Professionale Continua,
attività volta ad assicurare e garantire che il doganalista iscritto
nell’Albo professionale mantenga, approfondisca ed estenda la
propria competenza tecnica e professionale a tutela dell'interesse
pubblico.
Lo svolgimento della formazione professionale è presupposto per la
qualità ed il pregio della prestazione professionale e costituisce
obbligo deontologico la cui osservanza impegna il doganalista, i
Consigli Compartimentali ed il Consiglio Nazionale dei Doganalisti,
con i compiti e le attribuzioni definiti dal regolamento.
Il regolamento precisa la portata dell’obbligo, l’oggetto
dell’attività formativa e le caratteristiche della stessa, volte a
realizzarne le finalità: approfondire ed estendere la competenza
tecnica e professionale del doganalista e fornire contributi tecnici
qualificati all'Amministrazione Finanziaria.
Articolato Normativo
Art. 1
Formazione Professionale Continua
1. La formazione professionale è attività volta ad assicurare e
garantire che il doganalista iscritto all’albo mantenga,
approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e
professionale. Il suo svolgimento è presupposto per la qualità e per
il pregio della prestazione professionale e garanzia di tutela
dell’interesse pubblico.
Art. 2
Obbligatorietà della Formazione Professionale Continua
1. La formazione professionale è obbligo deontologico per il
doganalista iscritto all’albo.
2. Ogni doganalista sceglie liberamente, in relazione alle proprie
esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli
eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale dei Doganalisti
cui partecipa ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto al
primo comma.
3. Egli deve documentare l’effettivo svolgimento dell’attività di
formazione professionale, munendosi degli attestati che dimostrino
l’assolvimento dell’obbligo.
Dovrà quindi esibire la documentazione al Consiglio di appartenenza
secondo le modalità dallo stesso stabilite, anche al fine di
ottenere, a sua richiesta, l’attestazione dell’avvenuto assolvimento
dell’obbligo rilasciata dall’Ordine.
Art. 3
Attività di Formazione Professionale Continua
1. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, costituiscono attività di
formazione professionale continua i seguenti eventi formativi,
tenuti anche all’estero, aventi ad oggetto le materie di cui al
comma successivo:
altre attività che saranno definite dal Consiglio Nazionale dei
Doganalisti.
2. Gli eventi formativi devono avere ad oggetto le materie inerenti
all’attività professionale del doganalista ed in particolare le
materie doganali e delle accise, giuridiche - tra cui il diritto
commerciale, amministrativo, tributario, diritto del commercio
internazionale e comunitario, - pianificazione commerciale
internazionale, fiscalità internazionale, pianificazione fiscale
internazionale, lingue straniere, informatica, tecniche di audit.
Debbono avere altresì ad oggetto le norme di deontologia e di
ordinamento professionale e le procedure applicative connesse allo
svolgimento dell’attività professionale, con particolare riguardo
all’applicazione delle nuove tecnologie.
3. A ciascun evento formativo corrisponde un numero di crediti
formativi, attribuito e definito dal Consiglio Nazionale dei
Doganalisti in relazione al contenuto ed alle caratteristiche
dell’evento.
Art. 4
Durata annuale minima della Formazione Professionale Continua
1. Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione è ritenuto
sufficiente un impegno individuale minimo di trenta crediti
formativi valutabili annualmente.
Una quota dei crediti annuali deve derivare da eventi che hanno ad
oggetto materie di ordinamento e deontologia professionale.
2. La valutazione può essere effettuata anche su base triennale di
novanta crediti complessivi, qualora in uno degli anni del triennio
non fossero raggiunti i trenta crediti annuali, ma ne fossero
maturati almeno venti.
3. L’anno formativo coincide con quello solare e il primo triennio
formativo decorre dal 1° gennaio 2003.
Art. 5
Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale dei Doganalisti
1. Il Consiglio Nazionale dei Doganalisti promuove ed indirizza lo
svolgimento delle attività obbligatorie di formazione professionale
continua, individua le nuove aree di sviluppo della professione
verso le quali anche sarà orientata la formazione, assiste gli
Ordini nell’attuazione del programma di formazione obbligatoria ed
esercita le proprie attribuzioni di vigilanza.
2. In particolare il Consiglio Nazionale dei Doganalisti:
Art. 6
Attribuzioni e compiti dei Consigli Compartimentali
1. E' compito specifico dei Consigli Compartimentali dare attuazione
alle attività di formazione professionale continua e vigilare
sull’effettivo svolgimento delle stesse da parte degli iscritti agli
albi.
2. In particolare i Consigli Compartimentali:
3. Ai fini della vigilanza, i Consigli Compartimentali possono
chiedere in ogni momento l’esibizione della documentazione
comprovante l’avvenuto svolgimento da parte del doganalista della
formazione continua per gli ultimi tre anni. In mancanza della
documentazione richiesta, il CCSD apre il procedimento disciplinare.
Art. 7
Norme di attuazione
1. In relazione alle disposizioni del presente regolamento saranno
emanate norme di attuazione, coordinamento ed indirizzo, ed
eventuali norme transitorie, che definiranno anche le strutture
idonee a garantire la realizzazione delle attività obbligatorie per
la formazione professionale continua.